D.M. 29-12-1991, n. 445 Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

Preambolo

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17 e, in particolare, l'art. 2 che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottate norme regolamentari per disciplinare lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio nazionale dei periti industriali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 12 settembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3905 del 24 ottobre 1991);

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1 - Sessioni - Sedi di esame

 

1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale hanno luogo ogni anno in unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Le prove di esame hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno previsto dall'ordinanza ministeriale e proseguono secondo il calendario stabilito a norma degli articoli seguenti.

3. Salvo quanto previsto nel successivo art. 9, gli esami si svolgono nelle città sedi dei collegi dei periti industriali ed hanno luogo presso gli istituti tecnici industriali statali di volta in volta indicati nell'ordinanza di cui ai precedenti comma.

4. I candidati possono presentare domanda di ammissione agli esami soltanto ad uno degli istituti tecnici industriali statali della provincia in cui ha sede il collegio dei periti industriali competente ad attestare il soddisfacimento del requisito di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17.

5. Il contributo di lire 3.000 e la tassa di lire 10.000 previsti dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, sono versati dai candidati in favore dell'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame.

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione

 

1. Agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale sono ammessi soltanto i candidati che siano in possesso del diploma di maturità tecnica industriale conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto e che abbiano soddisfatto, nel settore della specializzazione relativa al diploma posseduto, almeno uno dei requisiti prescritti dall'art. 2, terzo comma, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, in conformità delle direttive impartite dal Consiglio nazionale dei periti industriali.

 

Art. 3 - Domande di ammissione

 

1. Le domande di ammissione agli esami, compilate secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4, devono essere indirizzate all'istituto tecnico statale prescelto come sede di esame, redatte in carta legale ed unitamente ai documenti di rito inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale, al collegio dei periti industriali indicato nel precedente art. 1.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.

4. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

 

Art. 4 - Modalità per la presentazione delle domande

 

1. Le domande per l'ammissione agli esami debbono essere indirizzate all'istituto tecnico statale della sede prescelta ed inviate al collegio dei periti industriali, in conformità di quanto previsto nel precedente art. 3.

2. Nella domanda, redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 5, i candidati debbono indicare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) l'istituto tecnico presso il quale è stato conseguito il diploma di perito industriale, la specializzazione e l'anno scolastico relativo;

d) la pratica professionale svolta ovvero la scuola superiore diretta a fini speciali presso la quale è stato conseguito il relativo diploma, con indicazione della specializzazione e della data del conseguimento;

e) la specializzazione per la quale si intende conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione;

f) la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano loro inviate le eventuali comunicazioni relative agli esami;

g) la dichiarazione sotto la propria responsabilità, pena la esclusione in qualsiasi momento dagli esami, di non aver prodotto per la stessa sessione altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame;

h) data e firma.

 

3. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.

 

Art. 5 - Documentazione

 

1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

a) diploma di perito industriale in originale o in copia autentica;

b) certificazione rilasciata dal presidente del competente collegio dei periti industriali attestante l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o comunque l'assolvimento delle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17;

c) un breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di perito industriale;

d) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

e) ricevute da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di lire 6.000 dovuta all'erario e del contributo nella misura di lire 3.000 dovuto all'istituto tecnico statale sede di esame, a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, e del precedente art. 1;

f) un elenco sottoscritto su carta semplice dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

 

Art. 6 - Adempimenti dei collegi dei periti industriali

 

1. Subito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dalla relativa ordinanza ministeriale, i collegi dei periti industriali verificano la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione gli elenchi nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, suddivisi per specializzazioni, ai fini della determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare.

2. Le domande prodotte dai candidati con allegata la relativa documentazione e gli elenchi di cui al comma precedente vengono consegnati dagli stessi collegi dei periti industriali ai rispettivi istituti tecnici statali sedi degli esami, prima dell'insediamento delle commissioni esaminatrici e secondo le modalità stabilite dall'ordinanza ministeriale che indice la relativa sessione di esame.

 

Art. 7 - Commissioni esaminatrici

 

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte dal presidente e da quattro membri.

2. Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo ordinario o straordinario;

b) professori universitari associati o fuori ruolo;

c) presidi di ruolo ordinario degli istituti tecnici industriali.

 

3. Uno dei membri della commissione viene scelto tra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori, docenti laureati di materie tecniche, che insegnino o abbiano effettivamente insegnato tali discipline negli istituti tecnici industriali.

4. Gli altri tre componenti della commissione sono scelti tra periti industriali liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni, nell'ambito di terne di nominativi segnalate dal Consiglio nazionale dei periti industriali in numero corrispondente ai commissari da nominare.

5. Nelle sedi in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo, viene assicurata una composizione della commissione tale da consentire ai candidati lo svolgimento degli esami nella lingua materna.

 

Art. 8 - Sostituzioni - Commissari aggregati

 

1. Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche tre membri supplenti, di cui uno scelto dalla categoria dei docenti delle scuole secondarie e due dalle terne designate dal Consiglio nazionale dei periti industriali.

2. In caso di assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione nominando il membro supplente scelto in via prioritaria nella categoria corrispondente.

3. Alla eventuale sostituzione dei presidenti delle commissioni esaminatrici provvede il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il presidente può integrare la commissione esaminatrice con la nomina di commissari aggregati nel caso in cui dalla commissione stessa ciò sia ritenuto necessario ai fini della valutazione delle prove scritte o scritto-grafiche ed orali di tutti i candidati, aspiranti all'abilitazione all'esercizio della libera professione in specializzazioni diverse.

5. I commissari aggregati, che debbono possedere i requisiti previsti dal terzo comma del precedente art. 7, partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina, ed esprimono voto consultivo in sede di deliberazioni collegiali della commissione.

6. In caso di accertata urgenza e necessità ed al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami, il Ministro della pubblica istruzione, ferma restando la scelta tra le categorie ivi menzionate, può disporre deroghe dal possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precedente art. 7.

 

Art. 9 - Funzionamento delle commissioni

 

1. Di norma viene costituita una commissione esaminatrice per ciascuna sede di collegio dei periti industriali, cui vengono possibilmente assegnati non meno di quaranta e non più di sessanta candidati. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore ai limiti indicati, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di costituire commissioni esaminatrici per candidati provenienti da diverse sedi di collegi dei periti industriali o più commissioni operanti nella medesima località.

2. Nella prima seduta la commissione elegge nel proprio seno il componente al quale affidare le funzioni di segretario e delibera circa la eventuale necessità di fare ricorso alla nomina di membri aggregati.

3. Tutte le decisioni della commissione vengono adottate con la presenza di tutti i membri e deliberate a maggioranza.

4. A conclusione di ciascuna seduta viene redatto processo verbale letto e sottoscritto dal presidente e da tutti i commissari.

5. Ai componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i membri aggregati, sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni e, quando spetti, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti statali.

 

Art. 10 - Prove di esame - Valutazioni

 

1. Gli esami consistono in due prove scritte, o scritto-grafiche, ed in una prova orale.

2. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati negli allegati A, B e C.

3. La valutazione delle prove viene effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 20 sono assegnati a ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche e 60 alla prova orale.

4. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 12/20 in ciascuna delle prove scritte o scritto-grafiche.

5. La prova orale si intende superata e quindi l'abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita solo da parte dei candidati ammessi che conseguono in tale prova una valutazione di almeno 36/60.

6. La votazione complessiva attribuita ai candidati che conseguono l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale è costituita dalla somma delle votazioni ottenute nella prova scritta o scritto-grafica e nella prova orale.

 

Art. 11 - Svolgimento delle prove di esame

 

1. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta o scritto-grafica viene indicato in calce al rispettivo tema.

2. I temi, unici per ciascuna prova e per ciascuna specializzazione, vengono inviati dal Ministero della pubblica istruzione.

3. La valutazione degli elaborati ha inizio il giorno successivo al termine della prova scritta o scritto-grafica e si effettua collegialmente. Di norma vengono valutati giornalmente non meno di dodici elaborati.

4. Per lo svolgimento delle prove orali vengono convocati giornalmente non meno di sei candidati.

5. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto tecnico in sede degli esami ed a quello della sede del competente collegio dei periti industriali, al quale spetta in ogni caso di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali.

6. Lo svolgimento delle prove orali, che sono pubbliche, ha inizio non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente.

7. Non sono consentite prove suppletive e pertanto i candidati che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione d'esami.

 

Art. 12 - Annullamento di prove di esami

 

1. Le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.

2. Nei casi in cui venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nel precedente art. 2 o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove eventualmente già sostenute e l'esclusione degli interessati al proseguimento degli esami.

3. Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento spetta al Ministro della pubblica istruzione, il quale può anche disporre in qualsiasi momento l'annullamento collettivo di parte o di tutte le prove di esame qualora emergano motivi di irregolarità sostanziali o procedurali verificatesi nello svolgimento delle stesse.

4. I casi di frodi o di infrazioni disciplinari vengono segnalati al competente collegio dei periti industriali per l'adozione dei provvedimenti di competenza, che possono prevedere anche l'eventuale esclusione degli autori da una o più successive sessioni di esami.

 

Art. 13 - Pubblicazione dei risultati delle prove orali

 

1. La valutazione della prova orale viene deliberata dalla commissione giudicatrice per ciascun candidato subito dopo la conclusione del relativo esame.

2. Del risultato delle prove orali viene data comunicazione ai candidati esaminati al termine di ciascuna seduta giornaliera.

 

Art. 14 - Candidati non abilitati

 

1. I candidati che non conseguono l'abilitazione, come pure quelli dichiarati assenti o esclusi dal proseguimento degli esami, debbono ripetere, qualora si ripresentino ad una successiva sessione, tutte le prove previste dal presente regolamento.

2. Gli stessi candidati sono tenuti a pagare nuovamente per intero la tassa ed il contributo indicati nel precedente art. 5, nel caso di domanda di ammissione ad una successiva sessione di esame, essendo comunque esclusa la possibilità di chiedere il rimborso o di avvalersi di quelli già versati.

 

Art. 15 - Adempimenti conclusivi

 

1. Entro il giorno successivo a quello previsto dal calendario come conclusivo delle prove orali, la commissione esaminatrice riassume i risultati delle prove d'esame e redige l'elenco dei candidati dichiarati abilitati all'esercizio della libera professione di perito industriale, con l'indicazione della specializzazione e del voto complessivo attribuito a ciascuno di essi e costituito dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte o scritto-grafiche e nella prova orale.

2. Copia di tale elenco viene affissa nell'albo dell'istituto tecnico sede degli esami ed in quello del competente collegio dei periti industriali.

3. Gli atti relativi all'espletamento della sessione vengono dopo la sua chiusura consegnati dalla commissione esaminatrice all'istituto tecnico statale sede di esame, presso il quale sono conservati a disposizione del Ministro della pubblica istruzione per i periodi di tempo previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 101 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

4. I collegi dei periti industriali provvedono tempestivamente a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale ai fini degli adempimenti di competenza.

 

Art. 16 - Diplomi e certificazioni

 

1. I diplomi relativi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale sono firmati per il Ministro della pubblica istruzione e rilasciati in unico esemplare, su modulo fornito dal Provveditorato generale dello Stato, dal preside dell'istituto tecnico statale presso il quale hanno avuto luogo gli esami.

2. In caso di perdita del diploma originale può essere rilasciato dal preside dell'istituto soltanto un certificato sostitutivo dello stesso, in conformità della procedura prevista dalle vigenti disposizioni per i diplomi di maturità.

3. I diplomi ed ogni altra certificazione possono essere rilasciati dallo stesso preside solo previa presentazione di domanda in carta legale e di attestazione da parte degli aventi diritto dell'avvenuto versamento della tassa di lire 9.000 a favore dell'erario e del contributo di lire 10.000 a favore dell'istituto, a norma dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, e del precedente art. 1.

 

Art. 17 - Liquidazione dei compensi ai commissari

 

1. Le competenze spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici a norma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, vengono liquidate dagli istituti tecnici statali di cui al precedente art. 2, in conformità di quanto previsto per gli esami di maturità dall'art. 6 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383.

2. I fondi all'uopo occorrenti vengono accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, a seconda delle necessità, secondo le vigenti procedure di contabilità dello Stato.

 

Art. 18 - Rinvio

 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano nella parte compatibile le norme di cui al decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni, concernente il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato A

 

(omissis)

 

Allegato B [1]

 

(omissis)

 


Note:

1 Per l'integrazione del presente allegato vedi cfr. il D.M. 29 dicembre 2000, n. 447.

 

Allegato C

 

(omissis)