Regio
decreto 11 febbraio 1929, n.
275 (in Gazz. Uff., 18 marzo, n. 65).
Regolamento
per la professione di perito industriale
VITTORIO EMANUELE
III
per grazia di Dio e per
volontà della Nazione
RE
D’ITALIA
Visto l' art.
7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto l’art. 23 della legge 3 aprile
1926 n. 563 ed il R.D. 1 luglio 1926 n. 1130;
Vista le legge
31 gennaio 1926 n. 100;
Udito il parere del Consigllo di
Stato;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli
Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto di concerto
con i Ministri per l' interno, per la pubblica
Istruzione per i lavori pubblici per la economia nazionale e per le
corporazioni;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art.
1
Il
titolo di perito industriale spetta a coloro che
abbiano conseguito il diploma di perito Industriale in un Regio istituto
industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado) oppure nelle sezioni d'
istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle ex sezioni
industriali di Regi istituti tecnici ovvero in altri istituti i cui diplomi in
quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a
quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole
predette.
Art.2
Presso
ogni locale associazione sindacale dei periti industriali legalmente
riconosciuta è costituito l'albo dei periti industriali in cui sono iscritti
coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento
abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'
associazione medesima Per ogni iscritto sarà indicato nell'albo per quali
rami di attività professionale la iscrizione ha luogo.
Art.3
La
tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate a termini
dell'articolo 12 del R. decreto 1 luglio 1926 n. 1130 alle associazioni
sindacali legalmente riconosciute le quali vi attendono a
mezzo di un Comitato, composto di cinque membri se il numero degli
iscritti all'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno
parte del Comitato anche due membri supplenti che sostituiscono gli effettivi in
caso di assenza o di impedimento. I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo
professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e
gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale
designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio
possono essere riconfermati. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il
segretario; decide a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello
del presidente.
Art.
4
Per
essere iscritto all'albo dei periti industriali è necessario:
a) essere
cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità
con l'ltalia;
b)
godere dei diritti civili e non avere riportato
condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni
salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura
penale;
c)
aver conseguito uno dei diplomi indicati nell articolo 1.
In nessun caso
possono essere iscritti nell albo, e, qualora vi si trovino iscritti, devono
essere cancellati, coloro che abbiano svolto una
pubblica attività in contraddizione con gli interessi della
Nazione.
Art.5
La
domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione sindacale
nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti
seguenti:
1-
atto di nascita;
2-
certificato di residenza;
3
-certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre
mesi alla presentazione della domanda;
4-
certificato di cittadinanza italiana o certiflcato di cittadinanza dello Stato
avente trattamento di reciprocità con l'ltalia;
5-
diploma rilasciato da uno degli Istituti di Istruzione
indicati nell art.1.
Art.
6
Nessuno
può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il
trasferimento da un albo all'altro; contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.
Art.
7
Gli
impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli
ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione,
non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto
sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali
incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti
nell 'albo. I suddetti impiegati, ai quali sia invece
consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo: ma
sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto perciò che riguarda il
libero esercizio. In nessun caso la iscrizione
nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro
carriera.
Art.
8
L'Albo,
stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della
Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si
riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai
Consigli provinciali dell'economia nella circoscrizione medesima e alla
segreteria della Commissione centrale, di cui all'art.15. Agli uffici, a cui
deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati
altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e
cancellazione dall'albo, nonchè di sospensione dell'esercizio della
professione.
Art.
9
Il
Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita
attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del
Reqno.
Art.
10
La
cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo
seguente, è pronunciata dal Comitato su domanda o in
seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del
procuratore del Re, nei casi:
a)
di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
b) di
trasferimento dell'iscritto in un altro albo.
Art.
11
Le
pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che
gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:
a)
I'avvertimento;
b)
la censura:
c)
la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei
mesi;
d)
la cancellazione dall'albo .
L'avvertimento
è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato. La censura,
la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale qiudiziario Il Comitato deve comunicare
all'associazione sindacale i provvedimen.i disciplinari presi contro i
professionisti che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve
comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche
iscritti nell'albo.
Art.
12
L'istruttoria
che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richlesta del pubblico ministero,
ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno
o più membri. Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti,
raccoglie le opportune informazioni e dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce
al Comitato il quale decide se vi sia luogo a
procedimento disciplinare. In caso affermativo il presidente nomina il relatore,
fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni
prima l'incolpato, affinchè possa presentare le sue
giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno
fissato il Comitato sentiti il rapporto del relatore e
la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni . Ove l'incolpato non si
presenti o non faccia pervenire documenti a sua
discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua
assenza.
Art.
13
Nel
caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le
circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la
sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di
cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe
la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione
dall'albo.
Art.
14
Colui
che
è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano
cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a condanna penale,
la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la
riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale. Se la
canceflazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da
quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può
essere chiesta quando siano decorsi due annl dalla cancellazione dall'albo.
Se la domanda non è accolta, I'interessato può
ricorrere in conformità dell'articolo sequente.
Art.
15
Le
decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e
alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi disciplinari, sono notificate
agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva
la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di
decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi elencati. Contro le
decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione è dato ricorso, tanto
all'interessato quanto al Procuratore del Re, alla commissione centrale per gli
ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con R.
decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537, e all'art. 4 del R.Decreto 27 ottobre 1927, n.
2145. Però, quando la commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri
ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato
nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, dal Sindacato nazionale degli
architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro
che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato
nazionale dei periti. I detti membri devono essere iscritti all'albo dei periti
industriali; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere
riconfermati. Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel
comma precedente è concesso al direttorio del Sindacato nazionale, il quale può
delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.
Contro le decisioni della Commissione centrale è ammeso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per
incompetenza o eccesso di potere.
Spettano
ai periti industriaii, per ciascuno nel limiti delle
rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico,
minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle
medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute: a) dai periti industriali
di qualsiasi specialit, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni
direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialita
stesse; b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste
costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme
legislative nonchè la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di
costruzione; c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle
costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo
in base a cui canseguirono la iscrizione nell'albo dei periti; d) dai periti
meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo
delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o
elettriche le quali non richiedono la conoscenza del calcolo
infinitesimale.
Art.
17
Le
disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della
professione di perito industriale e non pregiudicano quanto può formare oggetto
dell'attività di altre
professioni.
Art.
18
Le
perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della
professione di perito industriale possono essere affidati dall'autorit
giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo
dei periti industriali, salvo il disposto dell art. 7. Peraltro le perizie e gli
incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero
non vi siano nella località professionisti inscritti nell'albo ai quali affidare
la perizia o l'incarico.
Art.
19
Spetta
all' Associazione sindacale a) di curare che siano
repressi I'uso abusivo del titolo di perito industriale e l'esercizio abusivo
della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re. b)
di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere
approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con
Il Ministro per la pubblica istruzione; c) di determinare ed esigere il
contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene
alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la
disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l' esazione del contributo, che la Commissione centrale,
costituita nel modo indicato nell art. 15 stabilir per le spese del suo
funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento approvato con R.decreto 23 ottobre 1925, n. 1537. L'Associazione sindacale
comunica l'elenco del soci morosi al Comitato, il quale
apre contro di essi procedimento disciplinare. La stessa Associazione tiene
distinta la contabilit relativa ai contributi, di cui
al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.
Art.
20
I
Comitati sono sottoposti alla vigilanza dei Ministro
per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente,
ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei
procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta
osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione la
tenuta dell albo e, in generale, I esercizio della professione. Il Ministro per
la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo
decreto, sciogliere il Comitato ove questo, richiamato all'osservanza degli
obblighi, ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero
per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate
dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non
sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.
Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dellAssociazione sindacale, il Ministro per la giustizia e
gli affari di culto ha facoltà di disporre con suo decreto, che il Comitato
cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente
del Tribunale.
Art.
21
Coloro
i quali dimostrino con titoli di avere esercitato
anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per
dieci anni la professione di perito industriale e di avere cultura sufficiente
per l'esercizio della professione stessa possono ottenere la iscrizione. A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i
relativi documenti, al Ministero della istruzione, entro il termine perentorio
di un anno dalla entrata In vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del
registro, che attesti il versamento all'erario dello Stato la somma di L. 300.
Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione nominata dal
Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra
i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi
professionistl. La Commissione, qualora decida favorevolmente, indica il ramo
dell'attività professionale per cui può essere concessa
l'iscrizione e trasmette la domanda al Comitato. Questo, ove concorrano le altre
condizioni stabilite dal presente regolamento procede
alla iscrizione del richiedente nell'albo: in caso contrario il Comitato
respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla Commissione centrale
in conformità dell'art. 15. Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le
disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione di
cui al presente articolo.
Art.
22
Il
presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice da lui
delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti industriali in
base alle domande che gli interessati abbiano
presentato nella Cancelleria del Tribunale entro il termine di sei mesi
dalla entrata in vigore del presente regolamento. Formato
l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con il
Ministro per le Corporazioni, stabilir, con suo decreto, la data da cui
cominceranno a funzionare i Comitati menzionati nelI'art. 3. Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la
custodia dell'albo rimarr affidata al presidente del Tribunale. Egli, o un
giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su
richiesta del pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo in caso
di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque
titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.
Contro le decisioni adottate dal presidente del Tribunale a norma del presente
articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'art.
15.
Art.
23
Gli
albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi
26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decretolegge
22 febbraio 1924, n. 211, comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel
quale saranno iscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata
monarchia austro-ungarica erano denominati " maurermeister ". Ai detti tecnici
spetta il titolo di perito edile e la facoltà di progettare e dirigere
costruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia
austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei
tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati,
entrarono in vigore le leggi 26 settembre 1920, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e
il R. decreto-legge 22 febbraio 1924 n. 211- senza pregiudizio di quanto è
disposto da speciali norme legislative. Per ottenere la
iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di
sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda, con i
relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda,
accordando o negando la iscrizione nell'albo, e contro
la sua decisione è ammesso ricorso alla Commissione centrale, in conformità
dell'articolo 15.
Dato
a Roma addi 11 Febbraio 1929
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella
raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.